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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.20. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
35.20.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
   a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Dalla data di cui al comma 1, le attività trasferite alle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono riassegnate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, all'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e sono svolte dall'ente strumentale di cui al comma 3»;
   a-ter) all'articolo 1, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «del Gruppo Equitalia di cui al comma 1», sono inserite le seguenti: «e delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quater) all'articolo 1, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalità per il trasferimento delle attività di cui al comma 2-bis»;
   a-quinquies) all'articolo 1, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
  «9-ter. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1, al personale assunto dalle società beneficiarie del ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, assegnato alle attività di cui al comma 2-bis, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le medesime previsioni di cui al comma 9. Ai maggiori oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».