Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:
Art. 35-bis.
(Notifica degli atti degli enti territoriali).
A decorrere dal 10 gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.