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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.04. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
35.04.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni riguardanti il recupero crediti per gli Enti Locali).

  1. Per garantire competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione dei servizi di comuni, città metropolitane, province, unioni di comuni e società partecipate dai medesimi enti, nonché per migliorare e semplificare le procedure di recupero crediti dei predetti enti, la relativa funzione può essere affidata a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di comprovata affidabilità, che siano dotate di elementi di qualificazione professionale dell'impresa e dei propri dipendenti, e che aderiscano ai codici di condotta definiti dall'associazione di categoria in accordo con le principali associazioni a tutela dei consumatori.
  2. L'affidamento della funzione di recupero crediti di cui al comma precedente, da svolgersi senza alcuna amministrazione di denaro pubblico da parte delle predette società, riguarda i crediti pecuniari degli enti locali, comprensivi di accessori per interessi e sanzioni e con esclusione di quelli contributivi: a) certi, liquidi ed esigibili; b) la cui riscossione non sia stata contestualmente affidata alle società di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, o all'ente di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 1o dicembre 2016; c) di modesta entità per singola posizione debitoria, definiti tali da apposita disposizione dell'ente.
  3. Le attività che gli enti locali affidano alle società di recupero crediti per conto terzi, si esplicano in attività di mero supporto e strumentali alla gestione dei tributi e delle entrate locali, finalizzate a stimolare il debitore a regolarizzare in via bonaria la propria pendenza. L'azione di sollecitazione consiste in contatti telefonici, epistolari, telematici o domiciliari con l'obbligato, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Restano in capo all'ente locale la titolarità degli atti e la riscossione delle entrate derivanti dal servizio, oltre ai poteri di vigilanza e controllo dell'attività e all'emanazione di direttive specifiche.
  4. L'affidamento a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi avviene nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le seguenti modalità e i seguenti principi:
   a) le prestazioni rese dalle società hanno la natura esclusiva di servizio e non implicano trasferimento di pubbliche funzioni;
   b) i contratti che regolano i rapporti tra ente creditore committente e società di recupero crediti prevedono la prestazione di adeguate garanzie di svolgimento del servizio e fissano altresì regole di condotta degli operatori delle società;
   c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti confluisce direttamente alla cassa dell'ente creditore;
   d) l'ente creditore destina nel proprio bilancio un'apposita voce di spesa per i contratti di affidamento del servizio, tenendo conto della natura dei crediti e della relativa anzianità e delle concrete possibilità di realizzo.

  5. L'affidamento di cui ai commi precedenti non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, al netto delle spese individuate dall'ente a titolo di ristoro per mancato pagamento.
  6. La mancata o parziale riscossione degli importi dovuti dal debitore a titolo di ristoro per mancato pagamento rimane a carico degli enti creditori. Le società di recupero mantengono integro il diritto al compenso pattuito all'atto del conferimento dell'incarico.