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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.011. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
35.011.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

Art. 35-bis.

  1. I concessionari della riscossione iscritti all'albo nazionale dei cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le società partecipate pubbliche sono autorizzati ad organizzare corsi di formazione a personale assunto per le funzioni connesse alle attività della riscossione. Al termine del corso al personale reclutato, superata la prova di idoneità, valutata da apposita commissione presieduta da personale direttivo dell'Agenzia dell'Entrate, viene attribuito il titolo di ufficiale della riscossione nelle previsioni della legge 12 luglio 2011, n. 106.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, agli ufficiali della riscossione sono attribuite rispettive competenze tecniche e di compensi professionali per le attività svolte.
  3. Gli enti locali procedono all'affidamento del servizio di riscossione dei tributi locali nel rispetto dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Dalle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.