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Legislatura XVII

Proposta emendativa 30.07. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
30.07.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30. 1

  1. All'articolo 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 al termine del secondo periodo, dopo le parole: «articoli 99 e 139» sono inserite le seguenti: «evidenziando le ragioni di pubblico interesse preminenti rispetta alla tutela delle PMI e della concorrenza. Con apposite Linee Guida l'Anac, sentita l'AGCM, definisce i criteri necessari a stabilire la legittimità della mancata suddivisione in lotti;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  »2. Le stazioni appaltanti indicano, altresì, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto o per alcuni lotti«;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  »3. Le stazioni appaltanti devono anche ove esista la facoltà di presentare offerte per più di un solo lotto, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. A tal fine le stazioni appaltanti sono tenute ad indicare nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare il numero massimo di lotti per offerente. Nei medesimi documenti di gara indicano, altresì, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l'applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l'aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.«;
   d) al comma 4 al primo periodo le parole: »o tutti i” sono soppresse.