stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.8. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
3.8.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «per importi superiori a 5.000 euro annui,» sono sostituite dalle seguenti: «per importi superiori a 2.500 euro annui,».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11.1.
(Regime deducibilità interessi passivi).

  1. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 90 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  4. Le modifiche introdotte dai precedenti commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 67 e 68 sono abrogati.