Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'AIFA rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi.