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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.64. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
27.64.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12.1. Il car pooling è l'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi, informatici e non, forniti da gestori intermediari, pubblici o privati. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse solo forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, che non possono essere superiori al costo complessivo del trasporto, non determinando profitti. La compartecipazione alle spese di viaggio sostenute è valutata sulla base dei costi chilometrici di esercizio, come definiti nelle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile Club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale a cui si aggiungono eventuali pedaggi per soste, strade e autostrade e imbarco del veicolo su treni e traghetti. Tale contribuzione non costituisce reddito imponibile a fini fiscali. L'attività di intermediazione, anche attraverso piattaforme digitali, può essere svolta anche a titolo oneroso e può configurarsi come un'attività di impresa ma non può essere considerata come servizio di trasporto di persone.