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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.51. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
27.51.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di verificare la qualità dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale o regionale, con cadenza trimestrale possono trasmettere per via telematica, all'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, delle legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati ricavabili dalle segnalazioni dell'utenza, relativi a disservizi di maggiore rilevanza e frequenza proponendo possibili soluzioni strutturali per il miglioramento del servizio. L'Osservatorio informa dei disservizi segnalati le amministrazioni competenti e l'Autorità di regolazione dei trasporti per le determinazioni previste dall'articolo 37, comma 2, lettere e) ed i), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le amministrazioni competenti, entro trenta giorni, comunicano all'Osservatorio e all'Autorità di regolazione dei trasporti le iniziative eventualmente intraprese per risolvere le criticità denunciate ed entro e non oltre i novanta giorni successivi rendicontano all'Osservatorio sull'efficacia delle misure adottate. Nella relazione annuale al Parlamento sulla propria attività, l'Osservatorio evidenzia i disservizi di maggiore rilevanza sul territorio nazionale e i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.