Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni per il finanziamento del Fondo politiche sociali e del Fondo assistenza alunni disabili).
1. Lo stanziamento del «Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)» di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è integrato fino a concorrenza dell'importo di 312 milioni di euro. Lo stanziamento del Fondo per il finanziamento delle funzioni relative l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è integrato per 37 milioni di euro. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.