Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, dopo il comma 466 è inserito il seguente:
466-bis. Se il rendiconto di un anno registra un saldo positivo, superiore a quello obiettivo eventualmente richiesto agli enti di cui al comma 465 dalle norme vigenti in materia di contributo alla finanza pubblica, la differenza positiva costituisce componente positiva a partire dall'anno successivo, nella determinazione del saldo di cui al comma 466 e nei limiti del conseguimento del saldo non negativo previsto dal medesimo comma.