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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.02. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
26.02.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26. 1

  1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le società sportive professionistiche, dal valore della produzione sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Per le medesime società sono, altresì, escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento della base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino le plusvalenze o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio».

  Conseguentemente, la dotazione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.