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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.9. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
25.9.

  Al comma 1, dopo il capoverso comma 140-ter, aggiungere il seguente:
  140-quater. Per l'anno 2018 la quota del Fondo di cui al comma 140 attribuita alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità, è pari a 1.050 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032 è pari a 1.350 milioni di euro. Le regioni a statuto ordinario sono tenute ad effettuare investimenti nuovi e aggiuntivi rispetto all'esercizio 2016 per un importo almeno pari a 656 milioni di euro nell'anno 2018 e a 1.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 fino all'anno 2032. La quota del Fondo è ripartita fra le regioni in sede di autocoordinamento da recepire con intesa in Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 30 settembre 2017 eventuali modifiche al riparto nei limiti dell'importo complessivo assegnato sono concordate entro il 30 settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

  Gli investimenti che le singole Regioni sono chiamate a realizzare sono considerati nuovi o aggiuntivi qualora sia rispettata una delle seguenti condizioni:
   a) la regione procede a variare il bilancio di previsione di ciascun anno incrementando gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti rispetto a quelli del 2016 per la quota di rispettiva competenza indicata dall'intesa di cui al periodo precedente;
   b) gli investimenti per ciascun anno siano superiori, per un importo pari ai valori indicati per ciascuna regione dall'intesa di cui al periodo precedente rispetto agli impegni per investimenti diretti e indiretti effettuati nell'esercizio 2016 a valere su risorse regionali, escluse le risorse del Fondo pluriennale vincolato.

  Le Regioni certificano l'avvenuta realizzazione dei predetti investimenti entro il 31 marzo di ciascun anno successivo, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, rispetto agli obiettivi indicati per ciascuna regione qualora la regione non abbia conseguito, per la differenza, un valore positivo del saldo di cui al comma 466, si applicano le sanzioni di cui commi 475 e 476.