Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
Per gli anni 2017 e 2018 i comuni, le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.