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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.04. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
25.04.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Organismo strumentale per gli interventi europei).

  1. All'articolo 1, comma 793, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole da: «all'organismo di tutti» a: «nei confronti dell'organismo regionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'organismo, con riferimento alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo:
   a) di tutti i crediti esigibili riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale (residui attivi);
   b) di tutti i debiti esigibili riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (residui passivi);
   c) dell'eventuale quota del fondo pluriennale vincolato costituito per la copertura delle spese riguardanti gli interventi comunitari, di competenza degli esercizi successivi;
   d) di tutti i crediti esigibili nell'esercizio di effettivo avvio e negli esercizi successivi riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale;
   e) di tutti i debiti esigibili di effettivo avvio in cui è istituito l'organismo e negli esercizi successivi riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate».

  2. La medesima legge ridetermina il risultato di amministrazione della regione o della Provincia autonoma alla data del 1o gennaio dell'esercizio di effettivo avvio dell'organismo e conseguentemente adegua il bilancio di previsione in corso di gestione. Con riferimento a tale data, costituisce un debito della Regione nei confronti dell'organismo strumentale l'eventuale quota del risultato di amministrazione vincolato alla realizzazione degli interventi europei costituita dal fondo di cassa e l'eventuale differenza positiva tra i residui passivi e attivi trasferiti, al netto della quota del predetto fondo di cassa.
  3. Le spese regionali per il trasferimento all'organismo strumentale per gli interventi europei del fondo cassa determinato dall'eccedenza positiva dei residui passivi rispetto ai residui attivi e dall'eventuale quota di avanzo vincolato spettante – differenza positiva tra debiti e crediti –, non rilevano nel saldo di cui alla legge n. 232 del 2016, comma 466.

ident. 25.03.