Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8.1. Al comma 28 dell'articolo 9 della legge 122 del 2010, settimo capoverso, sono inserite le seguenti parole: ”Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni, agli enti locali e ai loro enti strumentali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.