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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.61. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
22.61.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8.1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «551-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: »I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte«. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

  8.2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.