Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale, i comuni, nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica, possono procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato a carattere stagionale.