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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.010. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
22.010.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22. 1

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti.».