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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22-ter.0300. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
22-ter.0300.

  Dopo l'articolo 22-ter, aggiungere il seguente:

Art. 22-quater
(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado)

  1. Dopo l'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, aggiungere i seguenti:
  «108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.
  108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione del precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
   f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

  1.l'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
  2. la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
  3. l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
  4. il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
  5. la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.

  108-quater. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del »Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico« di cui al successivo comma 108-quinquies, e secondo le seguenti modalità:
   a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;
   b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:
    1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2) essere risultato idoneo al concorso indetto con DM n. 82 del 24 settembre 2012;
    3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
    4) essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;
    5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
    6) essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; 7) aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;
   c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

  108-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 108-bis a 108-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 108-sexies a 108-undecies accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108- bis e 108-ter.
  108-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.