Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni per l'anno 2017.