Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
«Art. 20-bis.
(Ulteriori disposizioni per province e città metropolitane).
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province delle regioni a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».