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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.37. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
2.37.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-ter. Le erogazioni e le donazioni provenienti da persone fisiche in favore dei partiti politici riconosciuti ex articolo 42 della Costituzione effettuati nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio devono considerarsi detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  2-quater. A valere dal 1o gennaio 2008 la norma si interpreta nel senso che la detrazione compete a prescindere dal carattere della liberalità dell'erogazione e della donazione.
  2-quinquies. Il comma 4-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, è abrogato.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: dell'IVA.