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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.08. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
2.08.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Norma interpretativa sul regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi per favorire il diritto allo studio universitario).

  1. L'esenzione da imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applica ai corrispettivi per i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari da parte di istituti ed enti, anche regionali, funzionalmente e direttamente dipendenti dalle università di riferimento territoriale, trovando in tal caso applicazione il presupposto del collegamento funzionale richiesto dalla norma.
  2. Si applica la disciplina del regime di imponibilità di cui al n. 37 della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e di cui al n. 120 della Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, rispettivamente alle prestazioni di somministrazione e alle prestazioni di alloggio di cui al comma precedente, rese dagli altri istituti, aziende ed enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
  3. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore della norma interpretativa di cui ai precedenti commi 1 e 2, utilizzati dagli enti, aziende e istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione”.

ident. 2.018.2.010.