Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Regime IVA dei servizi di vitto e alloggio resi dagli istituti per il diritto allo studio universitario).
1. Sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto i servizi di vitto e di alloggio resi in favore degli studenti universitari dagli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni.
2. Resta ferma la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e di servizi effettuati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto utilizzati dagli istituti per il diritto allo studio universitario per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.