Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. All'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'ultimo periodo, le parole: «nei dodici mesi successivi al mancato invio», sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio».
2. All'articolo 1, comma 474, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «saldo di cui al comma 466» è inserito il seguente periodo: «nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466.».