Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
b-bis) in sede di attestazione di cui al comma 468, l'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il saldo di finanza pubblica è rispettato anche se il saldo tra le entrate finali e le spese finali è negativo per una misura non superiore alla somma degli avanzi applicati di cui alla lettera b).