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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.114. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
14.114.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 450-bis aggiungere il seguente:
  «450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:
   1) 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del –1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;
   2) 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al –13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della TASI come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.».