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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.06. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
14.06.

  Dopo l'articolo, 14 aggiunge il seguente:

Art. 14.1.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di gestioni associate).

  1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:
  104-bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci della provincia approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio. Sul Piano è sentita la regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei Sindaci. Decorsi i suddetti termini senza che la regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.

  La Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei Sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi 60 giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla regione.
  Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  104-ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26 e le fusioni di comuni, su proposta dei comuni interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei sindaci dei comuni già appartenenti all'Unione.
  104-quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni è effettuato in base al numero ed alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale, che privilegia prioritariamente l'unificazione degli uffici addetti alle funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, contratti, contabilità e bilancio. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1o marzo 2006.
  104-quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.
  104-sexies. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo comune, la gestione commissariale è affidata ad uno dei sindaci che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione pari a quella del comune di minori dimensioni tra quelli oggetto di fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, è inserito il seguente:
  128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni ai sensi della presente legge.

  3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 28, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati;
   b) al comma 30, primo periodo, la parola: «obbligatoriamente» è soppressa;

  4. Il comma 106, dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato. Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.
  5. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni o convenzioni. Il piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano industriale della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale. Il Piano prevede anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.