Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche
a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi.
5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017 sono adottate le modalità di attuazione del presente articolo.
7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni di euro. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.