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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.014. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
14.014.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui).

  1. All'articolo 2 dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

  1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2015.