Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
1. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.