Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14.1.
(Notifica degli atti degli enti territoriali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639 del 1910.