Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo «Interventi strutturali di politica economica» nella misura di 1.100 milioni di euro per l'anno 2017, e di aumento del medesimo Fondo nella misura di 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
Alla legge 1o dicembre 2016, n. 225 di conversione, all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «il 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «un terzo»;
b) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «e il restante 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, un terzo»;
c) al comma 1, alinea, secondo periodo, dopo le parole: «nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e un terzo nell'anno 2019»;
d) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «ciascuno dei due» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuno dei tre»;
e) al comma 1, alinea, secondo periodo, le parole: «massimo di tre rate», sono sostituite dalle seguenti: «massimo di dodici rate trimestrali» e le parole: «nel 2017 e di due rate nel 2018» sono soppresse.