Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. Sono definibili le controversie per le quali è stato avviato il tentativo obbligatorio di conciliazione o sia stato presentato il ricorso entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per le quali alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.”
Conseguentemente al comma 13 sopprimere il secondo periodo.