Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: quaranta per cento degli importi in contestazione aggiungere le seguenti: o dei minori importi risultanti dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o regionale emessa antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto per la quale non siano ancora scaduti i termini per la sua impugnazione sempre alla data di entrata in vigore del presente decreto.