Dopo il comma 1 inserire i seguenti:
1.1. Nei casi di soccombenza dell'agenzia dell'entrate la definizione di cui al comma 1 è ammessa con il pagamento delle seguenti somme:
a) 30 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
b) 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nel primo e nel secondo grado di giudizio alla data di presentazione della domanda di definizione della lite.
1.2. Per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, si considera l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.