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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.036. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
11.036.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso).

  1. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.