Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. In ogni caso i carichi debitori fino a 50.000 euro gravanti su un unico soggetto sono dilazionati e versati nelle annualità 2017, 2018, 2019.