Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 11, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, le parole da: «limitatamente» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «esclusivamente alla sanzione originaria con esclusione di quella accessoria, degli aggi di riscossione e delle spese di notifica».