Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11.1.
All'articolo 6, comma 8, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225 sono aggiunte infine le seguenti parole: «, con esclusione del rimborso delle spese per le procedure esecutive».