Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di evitare la formazione sistemica di eccedenza di IVA a credito, ai soggetti che effettuano, in misura esclusiva o prevalente, cessioni di beni e prestazioni di servizi ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta la possibilità, previo esercizio dell'opzione, di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative del presente comma.