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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.32. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
1.32.

  Al comma 1, lettera b) capoverso 1-bis), lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le società di cui alla presente lettera eseguono il versamento dell'imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo il comma 1-ter, aggiungere i seguenti:
  1-ter.1. Per le violazioni alla disciplina di cui al presente articolo, che non comportino il mancato versamento dell'imposta, non sono irrogate sanzioni.

  1-ter.2. In caso di ritardato versamento da parte dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis non sono irrogate sanzioni se il versamento viene comunque eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2017. Sull'imposta versata in ritardo maturano gli interessi al tasso del 6 per cento annuo.
  1-ter.3. I soggetti di cui alla lettera d) del comma 1-bis che non detraggono totalmente l'imposta, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis e che hanno aderito all'istituto di cui all'articolo 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, in caso di ritardato versamento non sono soggetti a sanzioni ma al pagamento degli interessi del 6 per cento sulle somme versate in ritardo.