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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.23. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
1.23.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di acconto ai fini delle imposte sui redditi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190».