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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.17. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
1.17.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4.1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Costituiscono entrate da recupero fiscale anche quelle riscosse a partire dall'anno 2016 a seguito di attività di mera comunicazione di anomalie al contribuente o invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate».

  4.2. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora entro il termine del 30 settembre 2017 non si provveda all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 2, con specifico atto convenzionale tra regione ed agenzia delle entrate da concludersi entro il 31 dicembre 2017, si attribuisce alla singola regione la quota di spettanza regionale nella percentuale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggirato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Resta esclusa la possibilità di attribuire alla regione la quota statale in assenza del decreto di cui al comma 2».