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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.015. in Assemblea riferita al C. 4444-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/05/2017  [ apri ]
1.015.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1.1.

  1. In considerazione della necessità ed opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettivo ristoro dei danni erariali per tutti i giudizi di revocazione in corso in cui vi sia stata condanna per il soggetto che ha promosso tale giudizio, tali soggetti possono chiedere alla competente sezione che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 30 per cento del danno quantificato in sentenza.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei novanta giorni successivi la data di entrata in vigore del presente decreto, specifica richiesta di definizione dinanzi al giudice presso cui pende il giudizio. Con decreto emesso in camera di consiglio, nel termine perentorio di 30 giorni successivi al deposito della richiesta, in caso di accoglimento, viene deliberata, ai fini della definizione del giudizio con le modalità di cui al comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, e viene stabilito il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni dalla comunicazione del predetto decreto, per il versamento all'amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento. Il giudizio si intende definito a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento presso la segreteria del giudice competente».