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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.6.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
9.6.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. L'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è sostituito dal seguente:
  «10. Contro i provvedimenti di respingimento ovvero di diniego o di revoca o di annullamento del visto di ingresso ovvero di diniego di rilascio o di annullamento o di revoca dei permessi di soggiorno o dei permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ovvero di diniego di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno degli stranieri è ammesso ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Si osserva il rito sommario di cognizione. Il ricorrente presente in Italia può comunque richiedere di essere ascoltato dal giudice. Tutti i provvedimenti di diniego di rinnovo o di conversione o di revoca o di annullamento dei permessi di soggiorno e del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti per motivi diversi dall'ordine pubblico e dalla sicurezza e fuori dei casi disposti a seguito di pronunce dell'autorità giudiziaria penale, divengono efficaci soltanto dopo che siano trascorsi i termini per l'impugnazione senza che sia stato proposto ricorso al tribunale ordinario ovvero soltanto dopo che sia non più impugnabile la sentenza sul ricorso giurisdizionale presentato. Il giudice che si pronuncia sul ricorso riconosce altresì la sussistenza o meno del diritto del ricorrente ad ottenere il rilascio del visto o il rilascio o il rinnovo del titolo di soggiorno.».

  1-ter. Sono abrogati l'articolo 13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e gli articoli 119, comma 1, lettera m)-sexies, e 135, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni e integrazioni. La presente disposizione si applica per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione emanati dal Ministro dell'interno.
  1-quater. Negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e nell'articolo 18 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 le parole: «autorità giudiziaria ordinaria» e «giudice di pace», ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole: «sezione specializzata del tribunale ordinario in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea». La presente disposizione si applica per i giudizi sulle convalide o sulle proroghe dei trattenimenti, di ogni misura alternativa e degli allontanamenti e per i ricorsi contro i provvedimenti amministrativi di espulsione concernenti provvedimenti adottati dopo la data di entrata in funzione delle sezioni specializzate dei tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
  1-quinquies. L'articolo 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è abrogato.

ident. 9.13.9.5.