stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.3.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
9.3.
inammissibile

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c):
   c) dopo l'articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.
(Disposizioni concernenti il finanziamento per la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi).

  1. Gli enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, che intendano realizzare edifici di culto e attrezzature destinate a servizi religiosi hanno l'obbligo di redigere il bilancio non in forma semplificata e depositarlo, ai fini della loro pubblicità, presso la Camera di Commercio dove hanno sede.
  2. Gli enti di cui al comma 1 possono ricevere finanziamenti per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.
  3. Ai fini della presente legge sono considerate attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:
   a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
   b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
   c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di congregazione e similari che non abbiano fini di lucro;
   d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

  4. Gli enti di altre confessioni religiose rispetto a quelle con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione devono prevedere all'interno dei relativi statuti, oltre al carattere religioso delle loro finalità istituzionali, anche il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione italiana.».