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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.2.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 4394

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/04/2017  [ apri ]
9.2.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
   c) all'articolo 13, al comma 13-bis:
    1) sono sostituite le parole: «da uno a quattro anni» con le seguenti: «da tre a otto anni» e le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da tre a dieci anni»;
    2) infine è aggiunto il seguente periodo: «In nessun caso, nei confronti del condannato ai sensi del presente articolo, può essere nuovamente adottato un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. I condannati ai sensi del presente comma sono esclusi dai benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario.»;
   d) all'articolo 16:
    1) al comma 1 sono sostituite le parole: «entro il limite di due anni e» con le seguenti: «entro il limite di tre anni e, ove la pena sia inferiore ad anni due, e»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4. Qualora sia impossibile reperire il vettore o altro mezzo di trasporto idoneo ai sensi dell'articolo 14 comma 1 del presente testo unico, il giudice dispone comunque l'espulsione ai sensi del primo comma della presente legge, disponendo altresì che essa rimanga sospesa fino al reperimento del vettore medesimo, fatte salve, nelle more, le misure cautelari eventualmente adottate. Nei casi di cui al precedente periodo, la sentenza è immediatamente comunicata al Questore, affinché, nella gestione delle risorse di cui all'articolo 14-bis del presente testo unico, provveda con la massima priorità all'esecuzione della relativa espulsione;
    3) al comma 5, primo periodo sono sostituite le parole: «due anni», con le seguenti: «tre anni»;
    4) al comma 8 sono sostituite le parole: «della pena» con le seguenti: «della pena, senza che siano concedibili al condannato rientrato illegalmente i benefici di cui alla legge sull'ordinamento penitenziario;
   e) all'articolo 22, comma 12 le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a dieci anni e con la multa di 50.000 euro per ogni lavoratore impiegato».