Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) all'articolo 19:
2) al comma 2, lettera a), inserire, in fine, il seguente periodo: «Qualora permangano fondati dubbi in merito alla minore età dello straniero o dell'apolide, questo è sottoposto tempestivamente a idonea visita socio sanitaria e a tutte le indagini mediche strumentali, non invasive, volte ad appurare la minore età. Il rifiuto dello straniero o apolide non accompagnato a sottoporsi alle indagini fa venire meno la presunzione della minore età.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).